Importante variazione art 50 regolamento esecutivo gare

novitaVogliamo richiamare l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori su una importante variazione licenziata dal consiglio federale nella seduta del 29/04/2016,  ed inserita nel regolamento esecutivo gare già dalla scorsa stagione sportiva e forse sfuggita a molti.
La novità riguarda il comma 4 del citato articolo che riportiamo.


4. Una squadra composta esclusivamente da atleti minori di età devono avere al seguito, ossia iscritto in lista elettronica e fisicamente presente, un Allenatore o un Dirigente regolarmente tesserato;
in assenza dell’Allenatore o del Dirigente al seguito la partita non potrà essere svolta.
L’Arbitro dopo aver effettuato il riconoscimento, chiuderà il referto e lo trasmetterà al Giudice Sportivo competente per l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 49 R.G.

Per completezza d’informazione pubblichiamo anche l’intero articolo 50 REG.
Per maggiori informazioni è possibile contattarci attraverso l’indirizzo e-mail: info@gapcatania.it o attraverso il form contattaci


Art.50 Limiti alla partecipazione a gare (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.275 CF 29/04/16)

1. Gli atleti di categoria senior possono prendere parte a gare nei diversi Campionati, cui la propria Società partecipa, ma tale facoltà termina, per il Campionato inferiore, nel momento in cui ciascun atleta abbia raggiunto il limite massimo di tre iscrizioni in lista elettronica nel Campionato superiore.
2. Gli atleti di categoria giovanile possono partecipare, per la sola Società di appartenenza, a qualsiasi Campionato Nazionale, Regionale o Provinciale, salvi i limiti di età relativi alla categoria giovanile alla quale appartengono e le eventuali ulteriori limitazioni fissate dalle “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI” e dai Regolamenti federali.
3. Gli atleti di categoria giovanile già inseriti in lista elettronica per gare di Categoria Eccellenza, non possono più essere inseriti in lista elettronica per altra Società, per gare della stessa categoria. Tale norma non si applica per gli atleti che hanno preso parte alla sola fase preliminare di qualificazione svoltasi precedentemente al Campionato stesso.
4. Una squadra composta esclusivamente da atleti minori di età devono avere al seguito, ossia iscritto in lista elettronica e fisicamente presente, un Allenatore o un Dirigente regolarmente tesserato; in assenza dell’Allenatore o del Dirigente al seguito la partita non potrà essere svolta.
L’Arbitro dopo aver effettuato il riconoscimento, chiuderà il referto e lo trasmetterà al Giudice Sportivo competente per l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 49 R.G.

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